La macchina inquisitoriale
Storia e funzionamento dell’istituzione responsabile della morte di migliaia di persone nel corso dei secoli e ancora oggi sinonimo di strumento di coercizione del pensiero in tutte le sue forme
Le origini
Le origini dell’Inquisizione come officium fidei, quella nota come monastico-papale, non più affidata ai vescovi, ha una duplice data di nascita. Gregorio IX nel 1231 incarica più volte in più luoghi della cristianità alcuni domenicani di compiere missioni d’indagine sugli eretici. Si tratta di interventi straordinari, giustificati da situazioni in larga parte eccezionali, e suscettibili di una delega non esclusivamente papale, visto che abbiamo notizia di nomina di inquisitori da parte legatizia, o perfino ancora vescovile, che tuttavia mostrano già chiaramente l’intenzione del papato di assumere pienamente la direzione ed il controllo dell’azione ortodossa nei confronti degli eretici. Ma il vero avvio della nuova istituzione è opera di Innocenzo IV, che nella decretale Ad extirpanda del 1252, all’indomani dell’assassinio dell’inquisitore Pietro da Verona, crea un corpo di polizia, nel numero largamente simbolico di 12, a disposizione dell’inquisitore, definisce competenza ed ambito d’azione, la liceità degli strumenti a disposizione, fra cui naturalmente la tortura – strumento normale della procedura giuridica-, prevede la certificazione notarile di ogni atto inquisitorio, regolamenta la ripartizione delle entrate: un terzo all’inquisitore e/o al vescovo, un terzo alla familia inquisitoriale, un terzo al comune. Direttamente responsabile solo nei confronti di Roma, totalmente svincolato dalla giurisdizione diocesana, l’inquisitore può dispiegare nella quasi assoluta libertà d’iniziativa la sua attività.
La ripartizione territoriale
Nel maggio 1254 Innocenzo IV ripartisce tra domenicani e francescani la giurisdizione inquisitoriale. Il che crea nuovi problemi di definizione delle competenze.
Il ruolo del vescovo è comunque salvaguardato: la sua giurisdizione è paritetica a quella dell’inquisitore, seppure non è mai definito il rispettivo ambito d’intervento; anche in seguito altri pontefici salvaguarderanno la liceità degli interventi dell’ordinario diocesano in materia di ortodossia, ed in qualche caso ai soli vescovi saranno riservate alcune questioni di carattere, diciamo così, internazionale, come nel caso dei Templari; imprescindibile rimane il gradimento vescovile circa i laici chiamati a collaborare con l’inquisitore; gli elenchi degli eretici, le bolle papali circa l’Eresia vanno consegnati al vescovo; il parere del vescovo è vincolante nei casi in cui la legislazione laica in proposito presenti problemi d’interpretazione. Ci furono poi oscillazioni in merito: ogni limitazione posta all’azione degli inquisitori dai vescovi era cancellata per la Lombardia da Alessandro IV nel 1257 e 1260, ma poi Urbano IV nel 1262, Clemente IV nel 1265 e Gregorio X nel 1273 ribadirono l’obbligo della consultazione con il vescovo o con un suo legato nel caso si fosse resa necessaria la consegna di un eretico al braccio secolare. Rimasero però dubbi e direttive contraddittorie: nel 1265 papa Clemente riproduceva la bolla Ad extirpanda sostituendo la parola inquisitore là dove nell’originale era la parola vescovo. E nella prassi il ruolo vescovile cade sempre più nell’ombra; nello stesso anno e nel successivo il papa riprendeva una disposizione di Urbano IV del 1262, che riservava alla scelta dell’inquisitore se occuparsi o no dei casi di Eresia in cui fosse incappato, senza tener alcun conto del fatto che eventualmente quei casi fossero già stati presi in considerazione dal vescovo, e nel 1273 Gregorio X lo ribadiva; tanto che poi quelle disposizioni entrarono nel diritto canonico. D’altra parte nel 1288 papa Nicolò IV stabiliva che le entrate dell’officium dovevano essere affidate a persone di fiducia scelte di comune accordo tra vescovo ed inquisitore, ed i registri di tutte le entrate ed uscite della gestione inquisitoriale dovevano essere presentati periodicamente al vescovo. Se, dunque, la competenza dei vescovi in tema era salvaguardata sul piano del diritto, pare di dover intendere che a loro fosse riservata una specie di supervisione e di legalizzazione eminente dell’azione che l’inquisitore produceva autonomamente dal vescovo, una specie di corte dei conti. Mariano d’Alatri ha pensato addirittura che i papi considerassero a lungo, perlomeno per tutto il Duecento, che l’Inquisizione monastica fosse un istituto d’emergenza. Un’emergenza che certamente si ripeté molto a lungo, ma che l’insistenza e la ripetitività dei pronunciamenti papali circa la conferma delle prerogative inquisitoriali e la validità della loro nomina dimostrano in maniera più che convincente. Se si fosse trattato di un’istituzione stabile, ben protetta giuridicamente, non sarebbe affatto stato necessario che Alessandro IV tornasse a ribadire nel 1255 quanto aveva concesso ai domenicani, nello stesso 1255 e poi nel 1258 ai francescani; che Urbano IV nel 1262 e Clemente IV a ripetizione – nel 1265, 1266 e 1267 – rinnovassero esplicitamente le prerogative degli inquisitori; che Nicolò IV nel 1290 tornasse ad affermare che la validità della nomina e le facoltà degli inquisitori non erano da considerare decadute con la morte del pontefice che le aveva concesse, ma rimanevano in vigore anche con i successori. La ripetitività d’una norma dimostra sempre la sua precarietà nella prassi.
E la prassi dimostra che contrasti vi furono sempre, anche se non continui e generalizzati, e non mancarono casi di vescovi sottoposti ad inchiesta da parte degli inquisitori.
Molto più numerosi, alle volte clamorosi, furono i contrasti con le autorità civili, ampiamente esemplificati dalle difficoltà incontrate da parte dell’inquisitore per vedere applicati i diversi statuti comunali antiereticali. Come sono testimoniati ampiamente, in qualche caso strepitosamente, le sollevazioni popolari in diverse città contro questo o quell’inquisitore. Ma in generale l’officium funzionò con sufficiente regolarità e continuità, e sempre più all’insegna dell’assoluto arbitrio dell’inquisitore. Anche la scelta dei collaboratori laici, nei fatti – e poi anche nella giurisprudenza -, è di sua esclusiva pertinenza.
Finalmente, dopo un clamoroso caso di generalizzata malversazione da parte di un gran numero di inquisitori, con tanto di amplissima inchiesta papale che la lacunosa documentazione rimasta non ci consente di conoscere pienamente nei suoi esiti, Bonifacio VIII agli inizi del Trecento ingiunse di nuovo la necessità di un accordo procedurale tra l’azione inquisitoriale e quella vescovile, che poteva avvenire contemporaneamente ed indipendentemente, ma con l’obbligo della conoscenza reciproca dei risultati raggiunti, e proibì che i vescovi venissero sottoposti a procedimento per Eresia da parte dell’inquisitore senza un mandato speciale della Santa Sede. Clemente V in seguito disegnò un’ampia casistica che prevedeva un’azione congiunta di vescovo ed inquisitore. Con il conforto dell’inserimento di queste norme nel Corpus iuris, l’Inquisizione episcopale conobbe, dal primo quarto del Trecento, una nuova vitalità e dignità.
L’8 giugno 1254 Innocenzo IV con la bolla Cum super inquisitione, divideva l’Italia in 8 province inquisitoriali; Lombardia e regno di Sicilia affidate ai domenicani, le altre sei – Marca Trevigiana, Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio – ai frati minori.
In Lombardia – una vasta zona che comprendeva le regioni da Bologna e Ferrara fino a Genova ed al Piemonte, oltre naturalmente l’odierna Lombardia – il numero degli inquisitori venne fissato inizialmente a 4, poi, nel 1256, salì ad 8.
Nel Veneto troviamo attivi a Venezia nel 1251 due inquisitori domenicani, ma l’Inquisizione papale pare efficace a Venezia solamente a partire dal 1289, e con non poche difficoltà, stante la pervicace opposizione del governo della Serenissima. Per il resto del Veneto, nella provincia francescana veneta o del Santo, solo dal 1262 vediamo attivi gli inquisitori. Una provincia francescana vastissima, che comprendeva Venezia e la Marca Trevigiana, la diocesi di Aquileia (e quindi Udine e tutto il Friuli, nonché l’Istria), Feltre e Belluno, Concordia, Ceneda, Asolo, Torcello, Càorle, Chioggia, Adria e Trento, articolata nelle quattro custodie di Padova, Venezia, Verona e del Friuli. Degli inquisitori attivi nella seconda metà del Duecento conosciamo una ventina di nomi, ma nel quarantennio 1262-1302, di fatto l’officio fu nella mani di 6-7 frati, “potenti e prepotenti”, dice Mariano d’Alatri. Un’altra anomalia è rappresentata dal fatto che pochi inquisitori veneti esercitarono il mandato per più lustri ed in qualche caso per decenni. Un clan piccolo e talmente interessato a rimanere in carica da giustificare ampiamente il sospetto, poi inequivocabilmente confermato, che non lo zelo religioso, ma il tornaconto personale guidasse il loro comportamento.
In Romagna troviamo un solo inquisitore fino al 1259, quindi 2. Situazione analoga nelle Marche, dove, evidentemente il pericolo ereticale era meno avvertito.
In Toscana si deve attendere il 1258 per incontrare la prima volta il nome di un inquisitore. Il funzionamento dell’officio fu dovunque molto contrastato, a Siena, Pisa e Firenze in particolare. Anche in questa regione la consistenza ereticale sembra saltuaria e tutto sommato modesta.
In Umbria, Lazio ed alto Abruzzo la presenza inquisitoriale è documentata con un certa continuità, ma anche qui la resistenza all’azione dell’officio fu continua e marcata. Orvieto rimase a lungo una cittadella intoccabile, e neppure quando, fra 1268 e 69, si giunse a condannare ben 87 persone, variamente accusate di Eresia, nessuno di loro fu abbandonato al braccio secolare.
Nel regno di Sicilia l’attività antiereticale inizia all’indomani della battaglia di Benevento (23 aprile 1268) e si configura come parallela all’Inquisizione di Provenza, dove Carlo d’Angiò aveva combattuto gli eretici, ed a quella tolosana, dove il fratello di Carlo d’Angiò, Alfonso, conte di Poitiers e di Tolosa, era il vero promotore di quella lotta. Significativo che le entrate derivanti dalle confische, il provvedimento di gran lunga più frequentemente adottato, fossero riservate alla corte regia.
Non bisogna poi dimenticare il fiorire di tutta una serie di confraternite laiche a carattere parainquisitoriale, dalla “Milizia di Gesù Cristo”, alla “Milizia della beata vergine Maria”, popolarmente denominata dei “Frati gaudenti”, alla “Societas fidelium”, o di san Pietro Martire, alla “Societas Crucis”, ad una miriade di più o meno stabili altre.
Le caratteristiche italiane
Il vuoto quasi completo dell’episcopato concede la più ampia iniziativa al papato. E gli strumenti adoperati sono, almeno sul piano della normativa, durissimi: tortura per ottenere la confessione degli imputati, pena di morte mediante il rogo, un corpo di polizia e di spie al servizio dell’officio, predicazione di Crociate contro gli eretici con i medesimi privilegi previsti per quelle in Terra Santa, coazione del potere laico, confisca dei beni ed inabilitazione dei diritti degli eretici condannati estesa anche agli eredi. I provvedimenti previsti dalle costituzioni di Federico II vengono canonizzati nella Ad extirpanda di Innocenzo IV nel 1252, e ripetuti nel 1254. Fu così avviata una procedura corroborata da Alessandro IV, Urbano IV, Clemente IV, e quindi codificata nel Liber sextus di Bonifacio VIII, e quindi nei manuali inquisitoriali che si moltiplicano proprio nei primi anni del Trecento. La prassi che si instaura durò per secoli. Ma non va assolutamente sottaciuto che, a dispetto del quadro fosco immaginato sul piano normativo, la realtà fu poi molto diversa: i roghi furono molto rari, e l’attività persecutoria si esaurì generalmente in confisca di beni e multe pecuniarie.
Centro e periferia
La nomina degli inquisitori, formalmente di competenza romana, in realtà veniva fatta dai provinciali, e mai contestata. Ripetendo la bolla Licet ex omnibus, i provinciali eleggevano i nuovi inquisitori, quindi veniva la conferma da Roma.
Urbano IV il 19 marzo ed il 14 novembre 1262 prescrive agli inquisitori di tener informato il cardinale Giovanni Gaetano Orsini, titolare di S. Nicolò in Carcere Tulliano, delle difficoltà che l’esercizio delle attività inquisitoriali dovesse incontrare, visto che a lui spettava l’alto controllo dell’officio. Parrebbe di dover intendere che il cardinale Orsini si configurasse come inquisitore generale, anche se in maniera totalmente difforme da quella degli inquisitori generali dei secoli successivi. Ma non conosco alcun ripetersi della raccomandazione, ed in realtà – nel caso dell’Orsini – il ricorso a Roma, per quel che ne so, si concretò una sola volta, a proposito del caso complicato dell’indagine sul ferrarese Armanno Pungilupo, che si protraeva in maniera anomala da trent’anni ed aveva coinvolto vescovo e clero secolare locale.
La formazione culturale degli inquisitori
Quella dell’inquisitore è una carriera esemplare: non è raro il reclutamento tra i provinciali, e non è affatto raro l’esito come vescovo e come legato papale. Ne è un buon esempio la figura di frate Florio da Vicenza, ricordato per la prima volta come inquisitore nel 1278 a Ferrara. L’anno successivo ricevette l’invito dal cardinal legato di Romagna e Tuscia Latino Orsini ad intervenire sia contro gli ebrei ferraresi, che perseguitavano un ebreo convertito al cristianesimo, sia contro ebrei di Aquileia, Venezia, Mantova e Ferrara, che, abbracciata la fede cattolica, erano poi tornati alla loro antica religione: il cardinale disponeva che si procedesse nei loro confronti adottando le medesime misure con cui si procedeva contro gli eretici. Nel 1279 è attivo a Bologna e Modena. In quest’ultima città scoppiò contro di lui un tumulto popolare, in seguito al quale i domenicani dovettero addirittura abbandonare la città, per farvi ritorno solo otto anni più tardi. Fino alla fine del secolo è inquisitore attivo a Bologna. Qui tra 1285 e 1287 fu per certo impegnato anche nell’insegnamento e nello studio: professò sacra teologia e compose un commento alle Sentenze di Pietro Lombardo. Si preoccupò anche di ampliare la sede dell’officio. A Ferrara si occupò soprattutto dei relapsi ebrei e del caso Pungilupo. Tra 1290 e 1300 si presenta come amministratore dei beni di cinque suore di origine israelitica.; nel 1298 provvede all’incorporazione del locale monastero di S. Caterina nell’ordine domenicano. Non è certo, ma io credo che questo Florio sia lo stesso Florio da Verona che troviamo poi coinquisitore a Padova e Vicenza nel 1304, e con un altro frate Florio inquisitore domenicano attivo tra Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Montagnana, Castelfranco Veneto, San Pietro in Gu, fino a Trento, che presenta il rendiconto della gestione economica del suo ufficio al capitolo provinciale di Vicenza e Verona nel 1307. Io credo sia anche lo stesso con il domenicano Florio, priore del convento dei domenicani a Venezia, penitenziere apostolico e cappellano di S. Pietro, che, dopo la morte del patriarca Lorenzo di Grado, nel 1295 venne candidato a succedergli, ma preferì rinunziare. Uomo colto ed influente, maestro e studioso, incaricato di compiti prestigiosi ed a largo raggio d’azione, Florio è immagine eloquente di inquisitore tipo.
Di solito un teologo, dunque, che non può non avere una qualche dimestichezza con l’ambiente giuridico. Soprattutto nei manuali, ma anche nelle sentenze, la citazione continua delle bolle pontificie, atti di concili, consilia di vescovi e cardinali ha di gran lunga la meglio sui richiami al Corpus iuris ed alla giurisprudenza. Nelle sentenze poi citazioni scritturistiche, ed anche della Scolastica, s’infittiscono. L’officio, pur cercando appoggio dovunque, ben presto si avvita su se stesso, tende a trovare in sé ogni giustificazione ed ogni legittimità: “non secundum communes leges, sed secundum leges privatas ipsius officii, idest secundum privilegia eius, quia privilegium idem est quod lex privata”, si legge in un manuale. Accadrà addirittura il contrario: la “lex privata” inquisitoriale verrà recepita attraverso una lunga riflessione dei giuristi quattro e cinquecenteschi come “lex communis”, e quindi assolutamente legittimata.
Tuttavia l’armadio dei libri di una sede importante dell’officio comprendeva un’ampia, variata documentazione: Corpus iuris, tanto la sezione civile quanto quella canonica, con le glosse relative; tavole incipitarie e concordanze del Decretum e delle decretali; canoni dei concili, soprattutto di quello Tolosano, di quello Narbonense e del Biterrense, divenuti quasi subito auctoritates correnti nella procedura contro gli eretici; i consilia sul tema di famosi giuristi, teologi, vescovi e frati; collezioni di documenti diversi, e formulari relativi all’Eresia ed all’Inquisizione; manuali, trattati di varia natura ed impegno; una raccolta dei privilegi inviati dai papi agli inquisitori ed ai provinciali dei due ordini mendicanti che monopolizzavano l’officio. Ogni sede rilevante, poi, conservava, i documenti di riconoscimento ufficiale dei poteri e delle competenze territoriali, i mandati speciali al singolo inquisitore, la serie delle nomine di inquisitori, scritti eterogenei più o meno riguardanti l’officio.
La procedura
Con tutto questo è assolutamente da rilevare come nei fatti la procedura, pur muovendo da principi teorici e di indirizzo riversati e divulgati nei manuali, tiene in maggior conto il caso specifico e, semmai, tende a disegnare il caso specifico entro la cornice manualistica. Senza che ciò significhi una banalizzazione dei pensieri, inclinazioni, della collocazione personale e sociale degli inquisiti, che anzi rimangono centrali. Al punto che, addirittura, diviene più rilevante agli occhi degli inquisitori stabilire il numero delle persone coinvolte, i luoghi precisi dove si sono svolti i fatti sospetti, le modalità dei rapporti interpersonali e la loro frequenza. Al punto che la collocazione dottrinale dell’eretico passa in secondo piano. Non appaia paradossale una simile constatazione, quando si consideri che più volte i manuali mettono in guardia l’inquisitore dall’entrare in discussione con gli inquisiti circa le loro opinioni eterodosse, per evitare il rischio che il male, invece che sanato, si aggravi, e che soprattutto idee eterodosse si diffondano presso coloro che fino ad allora non ne avevano avuto neppure sentore. L’Eresia, “tecnicamente” è già stata identificata e classificata; è stato compito di altri; all’inquisitore si richiede solo l’accertamento del verificarsi di un errore ed eventualmente la sua punizione con i mezzi a disposizione.
Pilastro dell’intero edificio è la consapevolezza dell’inquisitore della sua autorità, costituita da atti formali di nomina e giustificata dalla sua collocazione tra i difensori della retta fede e, fatto sicuramente non secondario, dalla sua militanza in un ordine che della difesa, propagazione, indirizzo della pratica laica entro un quadro ideologico preciso ha fatto la sua ragione d’essere, garantito dalla santità del fondatore, dal numero delle case, dalle figure prestigiose che fanno parte della storia dell’ordine stesso. L’autorità dell’inquisitore può essere – e lo fu sovente – corroborata dal parere di laici notoriamente sapientes, eminentemente giuristi, ma ne può prescindere, ed anche porsi in antitesi al sapere laico, perché primario è il suo dovere di indirizzo di quella società.
Per quanto i manuali sembrino rigidi nello stabilire i tempi e i modi dell’inchiesta, l’attenzione precipua per la questione specifica lascia in realtà ampia libertà di movimento all’inquisitore. Le domande poste non sono sempre quelle previste dai manuali, e tanto meno l’ordine seguito nel porle. Si può dire che solo la sentenza finale rispecchia il manuale, mentre le varie tappe dell’inchiesta, pur meticolosamente registrate dai notai, formano via via solo la base su cui imbastire il dispositivo finale. La schedatura delle testimonianze viene adoperata come materiale grezzo, da elaborare e distribuire ordinatamente in un dossier accusatorio che appaia alla fine ineccepibile. Ne è un esempio chiarissimo il processo ad Armanno Pungilupo. L’incastro della testimonianza alfa del testimone beta (e bisogna notare che i diversi testimoni sono ricordati con un numero: 1, 2, 3 ecc.!) con la testimonianza gamma del testimone delta costituisce l’esemplificazione del capo d’accusa. E la testimonianza alfa non è tutta la testimonianza di beta, ma solo una sua parte, magari piccola o piccolissima. Altra volta si adopererà un’altra parte di quella deposizione per dare corpo ad un altro capitolo. Così pazientemente le tessere si compongono, variamente utilizzate, ad illustrare capo d’accusa dietro capo d’accusa, e, complessivamente, il ritratto dell’eretico e dei suoi errori comprovati. Chi si fermi alla sentenza non immagina il lavoro preparatorio, lo scrupolo documentario, la meticolosità dell’inquisitore nel costruire la paginetta conclusiva dell’inchiesta. Il ritratto finale dell’eretico è frutto pieno dell’inquisitore, della sua cultura, dei suoi orientamenti, anche particolari, delle sue simpatie o idiosincrasie, religiose, ma anche culturali, politiche, sociali. Per quanto il quadro complessivo sembri tediosamente uniforme – le sentenze, si dice, sono tutte uguali o quasi, perché rispondono ad un formulario standardizzato in uso da sempre -, nulla invece c’è di uniforme nello svolgersi dei processi. Certo alle volte l’inquisitore è preso dalla routine del suo ruolo, o molto più semplicemente può essere affaticato, stanco, svogliato, com’è naturale; ma la caratteristica “unica” di ogni caso lo costringe a “reinventare” ogni volta la metodologia da seguire. A meno che non si tratti di un blocco numeroso di eretici, come accade a Verona o a Milano, quando centinaia di persone sono coinvolte in un’unica condanna; ma in questi casi che si tratti di ragioni politiche piuttosto che religiose è più che un sospetto. Oppure nel caso clamoroso, ma unico, della difesa armata, di gruppo, dei dolciniani. Ma perfino in questo frangente, quando dopo la sconfitta militare e la cattura i singoli vengono incriminati – lo stesso Dolcino -, i processi intentati ricadono nella casistica illustrata.
Bisogna tener conto ancora che una certa discrezionalità è consentita e qualche volta addirittura consigliata dalle stesse lettere papali, e che le auctoritates da tenere presenti – e naturalmente non tutte le auctorites sono sullo stesso piano – non sono ugualmente uniformi circa la gravità da attribuire a certe colpe, sui relapsi in particolare e gli usurai, non di rado assimilati agli eretici, e sulle modalità della punizione, così da obbligare l’inquisitore ad una scelta tra opinioni differenziate, ad evitare le contraddizioni rilevabili ed evidenti nella giurisprudenza, a tener conto di orientamenti diversi accumulatesi nel tempo o suggeriti dai pareri di figure prestigiose nell’ordine al quale l’inquisitore appartiene. Anche nel caso in cui l’inquisitore non abbia alcun senso critico sarà costretto a scegliere tra questo e quel parere, questa o quella pena, se dare fiducia ad un atteggiamento di pentimento o no, o solo in una certa misura e sotto certe condizioni. Perfino i manuali lasciano certe decisioni “in arbitrio inquisitoris”. E non bisogna dimenticare, infine, che anche parafrasando le sue autorità l’inquisitore accentua questo o quell’aspetto, alle volte fraintende, ed anche fa di testa sua. Non sono rarissime le volte che l’inquisitore cita a memoria, non si ricorda ad esempio se il provvedimento che adotta è stabilito da questo o quell’altro concilio, confessa di non aver ben capito, “non bene plene intelligo”, se non ha trovato pezze d’appoggio conclude che non c’è bisogno di altre prove, visto che basta il senso comune. Oppure fa uso di ricordi personali non previsti dal suo manuale: “come dice una glossa che ho visto una volta in una copia del Decretum dei frati predicatori di Padova”. Alle volte usa il manuale come fonte, cita cioè dal manuale passi di atti conciliari o di bolle papali, con ovvie cadute dovute agli errori materiali o di fraintendimento dei copisti.
Tutto ciò per dire, insomma, che se la normativa ci si presenta nel suo complesso rigorosa, l’agire dell’inquisitore è tutt’altro che rigoroso, e che mi sembra a tutt’oggi metodologicamente pericoloso ambire ad una storia dell’Inquisizione che non consideri la quantità e qualità delle varianti nella prassi inquisitoriale come sostanziale caratteristica di quell’istituto.
Mi preme ricordare infine che il ripetersi inerziale nella citazione delle auctoritates ebbe come conseguenza naturale un handicap di comunicazione tra inquisitore ed inquisito. Se si continuava a giudicare gli eretici, voglio dire, ancora nel 1380 ed oltre secondo i canoni dei concili degli anni fra 1230 e 1260 – ricorderò che l’idea base che non ci sono nuove eresie, ma solo periodico riproporsi delle antiche, rimane fino agli inizi del Cinquecento -, se cioè si cercano sempre catari quando i catari sono scomparsi ormai da lungo tempo, la procedura ne risentirà inevitabilmente, primariamente nello stabilire un dialogo tra inquirente ed accusato. I due parleranno lingue diverse, e potrà accadere – come accadde – che la sentenza risulti del tutto anacronistica; in linea solo con manuali mai aggiornati. Non è sicuramente sempre così: un seguace di Angelo Clareno non sarà mai condannato come cataro; ma là dove le affermazioni eterodosse non risultino chiare l’incomprensione sarà normale. La macchina repressiva procede sempre più negli ultimi secoli del Medioevo per conto suo, non si rimodella in conformità con i nuovi fermenti ereticali, risulta singolarmente sorda al mutare della sensibilità religiosa. L’istituto è impermeabile alla vita. Ma non è meraviglia: ancora oggi la nostra legislazione prevede benefici fiscali, o accorda pensioni ai reduci garibaldini.
La familia dell’inquisitore comprende notai e collaboratori diversi. I notai, da due a sette, seguivano l’inquisitore nel suo incessante muoversi alla ricerca degli eretici – ricordo che non è previsto un luogo di residenza per l’inquisitore. La loro presenza è indispensabile nel momento dell’interrogatorio, su cui prendevano appunti, per poi stendere ordinatamente il verbale, traducendo in latino deposizioni e confessioni, abiure, tanto più che la loro presenza spesso assume il valore di testimonianza nel merito stesso del processo. I verbali erano redatti in publicam formam secondo formulari precisi forniti dall’inquisitore stesso. Loro compito era anche la registrazione delle sentenze e degli atti esecutivi, i mandati di comparizione; spesso scrivono le lettere dell’inquisitore e le muniscono di sigillo; in qualche caso fanno estratti di documenti processuali su richiesta di altri inquisitori o di autorità civili; redigono e consegnano agli indagati citati in giudizio i termini di comparizione e la materia dell’accusa, così che egli possa provvedere alla sua difesa. Il compito più delicato – e spesso disatteso – è la conservazione dei registri inquisitoriali.
Alla comunicazione dei mandati di comparizione o di qualsiasi altro provvedimento assunto dall’inquisitore è compito dei nunzi, che devono rintracciare gli indagati e riferire la volontà dell’inquisitore. Qualche volta la cosa si svolgeva senza intoppi, più spesso l’indagato non veniva rintracciato o riservava loro un’accoglienza tutt’altro che benevola. Di tutto ciò i nunzi davano comunicazione al notaio, che a sua volta ne scriveva sul registro dell’officio. Anch’essi possono essere citati come testimoni.
Se l’inquisitore non può recarsi in un certo luogo per un qualche impedimento nomina un vicario, regolarmente un confratello.
Non mancano i coinquisitori, attivi autonomamente ma mai in contrasto con il titolare dell’officio; i socii, assistenti cui viene richiesto un parere, ed infine i servi, che provvedono alle varie necessità della familia inquisitoriale, soprattutto per il vitto ed il vestiario e tutto quel che concerne gli animali ed i mezzi di trasporto.
Una difesa formale dell’accusato per mezzo di un suo rappresentante non è prevista, né alcuna possibilità di ricorrere in appello; ma una qualche forma di difesa non è del tutto negata. L’attività dell’officio non è quella di un tribunale segreto. Per quanto, come è stato detto, la stessa figura istituzionale dell’inquisitore e l’apparato giuridico e pratico di cui egli si serve sia tutto all’insegna dell’eccezione, la migliore garanzia offerta all’inquisito sta proprio nella preoccupazione formale, per cui i notai certificano pubblicamente ciò che avviene, registrano i pareri di personaggi esterni all’officio, sigillano i mandati inquisitoriali. Non mi risulta che mai un qualche inquisitore, neppure quello di più assodata scarsa virtù, sia accusato nemmeno velatamente di aver adulterato gli atti di un processo. Ancora migliori sono le garanzie fornite dai consilia sapientum, quelle commissioni di giuristi per lo più laici che forniscono la consulenza normale all’inquisitore. Non sono rari, infatti, i casi in cui questi consiglieri esprimono pareri diversi o chiaramente opposti a quello dell’inquisitore, e quest’ultimo, per quanto non sia obbligato a seguirli, raramente se ne discosta, visto che la loro menzione è parte integrante della sentenza. Ed infine, ma del tutto aleatori, aiuti possono venire all’inquisito da attestazioni di solidarietà nei suoi confronti da parte di persone degne di rispetto e non sospettabili di collusione con l’Eresia, come avviene per i sacerdoti secolari ferraresi che per circa trent’anni cercano di veder affermata pubblicamente la santità di quell’Armanno che l’inquisitore vuole dannato come eretico e fanno ritardare in maniera così anomala la sentenza. Oppure sono le numerose sollevazioni popolari che intralciano il processo e mettono in dubbio la buona fede dell’inquisitore, accusato di mirare ai denari dell’accusato o di perseguitare un avversario politico piuttosto che alla difesa dell’ortodossia.
Gli elenchi di coloro che erano stati ufficialmente inquisiti per Eresia venivano letti pubblicamente e ciclicamente; così come ciclici sono i periodi di predicazione dell’inquisitore; continuo invece è il ricorso al contributo delle confraternite nate proprio come strumenti antiereticali. Sono gli aspetti propagandistici e “terroristici” dell’officio, insieme alla lettura pubblica delle sentenze; ma non uno “scadimento” dell’istituto, come si è interpretato anche recentemente, anzi è un compimento di un’azione che mira a distruggere nel profondo l’Eresia, e che quindi non si limita alla sola repressione, in negativo, ma che – soprattutto a mio parere – toglie ogni spazio ad eventuali tentazioni ereticali prefigurando, in positivo, gli ambienti in cui manifestare il proprio bisogno di fede piena. Gli eretici non scomparvero perché annientati con la violenza, ma perché non trovarono più motivi ed ambiti di contestazione religiosa. Le forme di pietà furono incanalate e disciplinate nelle confraternite dirette dai mendicanti; il bisogno di santità nella chiesa venne esaudito con la novità dei santi laici, che si moltiplicarono giusto a partire dalla seconda metà del Duecento; la fluidità comunale si sciolse nella rigidità ed uniformità del reggimento signorile delle città; la questione della povertà divenne la questione delle forme lecite di ricchezza; papato e impero seguirono strade diverse e largamente autonome.
Tre e Quattrocento
Di fatto l’Eresia scompare. Ne è il segno più inequivocabile non il cessare dell’attività inquisitoriale, che anzi continua anche se stancamente e di routine, là dove si mantiene – perché in molti luoghi non si mantiene neppure -, ma la scomparsa dei trattati dei polemisti antiereticali. Ed il capo d’accusa si fa sempre più vago. Nel Duecento eretico significa cataro, o valdese, o apostolico; nel Trecento e nel Quattrocento non si sa che cosa sia: fraticello, libero spirito, sodomita, mago, brigante, bestemmiatore, anticlericale, antisociale, stravagante, usuraio, ebreo, ateo, pubblico peccatore, ladro.
Non più riflessioni teoriche, non più bolle papali e imperiali contro gli eretici, cristallizzazione della prassi. Il miglior manuale inquisitoriale, per chiarezza ed ordine, il cosiddetto “De officio inquisitionis”, redatto in ambiente domenicano bolognese tra 1320 e 1325, rimase un testo capitale per tutto il secolo, per il successivo ed anche oltre, come dimostrano a dismisura le numerosissime annotazioni e glosse marginali apportatevi da generazioni di inquisitori, ed il suo utilizzo perfino nei manuali “moderni” di Eimeric e del Peña.
Parallelamente il numero degli inquisitori tracolla. In molte città per due secoli non c’è neppure una sentenza, a Rimini, Asti, Ceneda, Modena, Pavia, e tante altre. Il controllo e la direzione della religiosità laica – perché di questo si tratta, non di un’attività puramente repressiva e terroristica – segue mille rivoli – di cui ovviamente in questa sede non è possibile neppure accennare -, ma l’Inquisizione vi gioca un ruolo marginale.
Bisognerà attendere la Riforma perché l’Inquisizione rinasca, in forme diverse, con una nuova vitalità, per svolgere un ruolo di nuovo centrale.
Approfondimenti
Eretici e città italiane nel Due-Trecento (http://www.medievale.it/getContent.asp?DocFN=eretici-e-citta-italiane-nel-due-trecento) (Attinenza: 55%): Un’analisi del movimento ereticale nella società italiana del Due e Trecento
L’inquisizione medievale, tra ideologia e metodologia (http://www.medievale.it/getContent.asp?DocFN=inquisizione-medievale-tra-ideologia-metodologia) (Attinenza: 15%): Approfondimento su ideologia e metodologia dell’inquisizione romana medievale, dagli atti del seminario internazionale Montereale Valcellina: L’Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale. Università di Trieste
I conti di fra Lafranco, una fonte insospettabile (http://www.medievale.it/getContent.asp?DocFN=i-conti-di-fra-lafranco-una-fonte-insospettabile) (Attinenza: 10%): Approfondimento sulla storiografia dell’inquisizione. Relazione relativa al seminario di studi su “Storiografia e inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione”, Viterbo, 2001
Sviluppo e vita dell’Ordine del Tempio (http://www.medievale.it/getContent.asp?DocFN=sviluppo-e-vita-dell-ordine-del-tempio) (Attinenza: 5%): Dopo la legittimazione da parte del Papa e l’appoggio concreto di Bernardo di Chiaravalle, i Templari ottengono importanti privilegi e donazioni. Parte così una fase di grande sviluppo ed espansione, anche in Occidente.
Il documento è tratto da: Sito web personale del Prof. Gabriele Zanella (http://www.gabrielezanella.it/MieiLavori.htm)